Assenze dal lavoro per la donazione
La legge prevede in maniera generica per tutti i contratti collettivi nazionali che per poter usufruire dei permessi dal lavoro per donazione di sangue il quantitativo minimo della donazione deve essere pari almeno a 250 grammi.
Il lavoratore deve fruire di un riposo compensativo di 24 ore decorrenti dal momento in cui si è assentato dal lavoro per compiere la donazione di sangue, oppure dal momento esatto della donazione, se l’ora risulta trascritta nell’apposito certificato medico. Fra gli obblighi del lavoratore vi è quello di avvisare per tempo il datore di lavoro della sua assenza, con un preavviso minimo previsto dai vari contratti.
Successivamente il lavoratore dovrà consegnare un valido certificato medico comprovante l’avvenuta donazione, la quantità di sangue donato, i dati del lavoratore, del medico e della struttura presso la quale è avvenuta la donazione.

Per la giornata di assenza per donazione del sangue, il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione, che il datore di lavoro potrà recuperare dall’INPS tramite il meccanismo della compensazione.
Al lavoratore saranno inoltre accreditati regolarmente i contributi senza oneri a suo carico, anche in questo caso a spese dell’INPS. Nel caso dei lavoratori della Banca d'Italia, l'Istituto riconosce oltre al giorno della donazione, il riposo compensativo nella giornata successiva.
La legge tutela il lavoratore anche nel caso in cui si assenti dal lavoro per la donazione di sangue, ma poi risulti inidoneo alla donazione. Il Decreto Ministeriale del 18/11/2015 in vigore dal mese di marzo 2016 (in attuazione della Legge n.219/2005), ha infatti garantito al lavoratore il diritto a percepire la retribuzione anche in caso di inidoneità alla donazione.
Legislazione che regola la raccolta del sangue
la raccolta del sangue, la sua conservazione e i requisiti di qualità sono regolati dal decreto del Ministero della salute n°69 del 2 novembre 2015, che reca disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
lo stesso decreto comprende alcuni allegati ed in particolare
- allegato III coi criteri per la selezione del donatore e criteri di esclusione
- allegato IV coi requisiti fisici richiesti al momento della donazione e gli esami periodici ai quali deve sottoporsi
- allegato V - indicante i criteri per la raccolta, la preparazione e la conservazione delle sacche di sangue e degli emocomponenti